Comuni Italiani Art. 133 - Servizio di Tesoreria e di Riscossione delle Entrate. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo VIII - Finanza e Contabilità
Art. 133 - Servizio di Tesoreria e di Riscossione delle Entrate
1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune, previo esperimento di apposita gara, con i criteri e le modalità previsti dalle norme vigenti in materia.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima decennale.

3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili, secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo di concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportino maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

 
Altri Articoli:
Art. 134 - Le Norme in Materia di Finanza e di Contabilità
Art. 132 - Il Controllo della Gestione
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