Comuni Italiani Art. 131 - Contratti. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo VIII - Finanza e Contabilitą
Art. 131 - Contratti
1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, alla propria attivitą istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalitą di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, ed i motivi che sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunitą economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

4. La stipulazione dei contratti compete al Dirigente individuato dal regolamento di cui all'art. 109, mentre la rogazione dei contratti compete al Segretario Generale.

 
Altri Articoli:
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Art. 130 - Il Rendiconto della Gestione
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