1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, alla propria attivitą istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti. 2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalitą di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, ed i motivi che sono alla base. 3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunitą economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico. 4. La stipulazione dei contratti compete al Dirigente individuato dal regolamento di cui all'art. 109, mentre la rogazione dei contratti compete al Segretario Generale. |