Comuni Italiani Art. 129 - Revisioni dei Conti. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo VIII - Finanza e Contabilitą
Art. 129 - Revisioni dei Conti
1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri scelti:
a) uno tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili, il quale funge da Presidente;
b) uno tra gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'Albo dei ragionieri.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili, per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di Statuto, al loro incarico.

3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo ed esercita la vigilanza sulla regolaritą contabile e finanziaria della gestione dell'Ente.

4. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della veritą delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolaritą nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

5. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

6. I compiti e le attribuzioni dei Revisori sono specificati nel regolamento comunale di contabilitą.

 
Altri Articoli:
Art. 130 - Il Rendiconto della Gestione
Art. 128 - Le Risorse per gli Investimenti
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