Comuni Italiani Art. 122 - La Società per Azioni. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo VII - Servizi Pubblici
Art. 122 - La Società per Azioni
1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di Società per azioni, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Tali società possono anche assumere la forma di Società consortile per azioni.

2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della Società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. La quota di partecipazione del Comune può essere costituita in tutto o in parte mediante conferimento di beni, di impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Sindaco.

5. Nell'atto costitutivo e nello Statuto deve essere previsto che le eventuali modifiche all'oggetto sociale debbono essere approvate dal Consiglio comunale.

 
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