Comuni Italiani Art. 120 - Le Aziende Speciali. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo VII - Servizi Pubblici
Art. 120 - Le Aziende Speciali
1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di Aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le Aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

3. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

4. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale e con le modalità stabilite dall'art. 56 del presente Statuto. Non possono essere nominati alle cariche predette i Revisori dei conti, coloro che ricoprono nel Comune la carica di Consigliere comunale, consigliere circoscrizionale. Sono inoltre esclusi dalle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre Aziende speciali comunali. Non possono altresì essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. I soggetti da nominare devono essere scelti tra i Cittadini che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale.

5. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato a seguito di pubblico concorso.

6. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le Aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

8. Lo statuto delle Aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggiore consistenza economica, di certificazione del bilancio.

 
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