1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di Aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi. 2. Le Aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale. 3. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore. 4. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale e con le modalità stabilite dall'art. 56 del presente Statuto. Non possono essere nominati alle cariche predette i Revisori dei conti, coloro che ricoprono nel Comune la carica di Consigliere comunale, consigliere circoscrizionale. Sono inoltre esclusi dalle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre Aziende speciali comunali. Non possono altresì essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. I soggetti da nominare devono essere scelti tra i Cittadini che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale. 5. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato a seguito di pubblico concorso. 6. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le Aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. 7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali. 8. Lo statuto delle Aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggiore consistenza economica, di certificazione del bilancio. |