Comuni Italiani Art. 113 - Incarichi di Dirigenza e di Collaborazione Esterna. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo VI - Organizzazione degli Uffici e del Personale
Art. 113 - Incarichi di Dirigenza e di Collaborazione Esterna
1. I posti di Dirigente sono coperti per pubblico concorso secondo le normative vigenti.

2. Il Comune, per la copertura dei posti dirigenziali di alta specializzazione, può procedere all'assunzione di personale mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi i requisiti previsti per l'accesso alla qualifica da ricoprire. Il contratto non può avere una durata superiore a tre anni salvo rinnovo per una sola volta, da disporsi da parte della Giunta comunale previa verifica dei risultati conseguiti dal dirigente nel periodo conclusosi.

3. La Giunta comunale procede all'affidamento dell' incarico.

4. Il trattamento economico spettante al dirigente viene disciplinato dal contratto nazionale di lavoro vigente, nonché dall'art. 112, comma 2°, del vigente statuto per la parte della retribuzione connessa alla funzione esercitata (indennità di posizione).

5. Il contratto individuale di lavoro da stipulare tra il Comune e i dirigenti sarà sottoscritto dal Segretario Generale.

 
Altri Articoli:
Art. 114 - La Conferenza dei Dirigenti
Art. 112 - Dirigenza
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