Comuni Italiani Art. 107 - Rapporti e Collaborazione con la Provincia. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo V - Collaborazione e Rapporti con Stato, Regione e Provincia
Art. 107 - Rapporti e Collaborazione con la Provincia
1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attivitā programmatoria con quella degli altri Comuni nell'ambito provinciale.

2. La compatibilitā degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento č accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attivitā e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nel settore economico, produttivo, ambientale, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

 
Altri Articoli:
Art. 108 - Principi e Criteri Direttivi
Art. 106 - Rapporti e Collaborazione con la Regione
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