Comuni Italiani Art. 1 - Il Comune. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo I - Principi Generali e Programmatici
Art. 1 - Il Comune
1. Il Comune di Brindisi è Ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e favorisce la crescita integrale della persona umana ed il valore della solidarietà sociale in primo luogo verso i soggetti più deboli; promuove il progresso socio-culturale della propria comunità ispirando la propria azione al principio della pari opportunità.

2. E' ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

3. E' dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. E' titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da esse attribuite o delegate.

5. Ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto della legge e dello Statuto, al fine di affermare il principio della democrazia nella gestione degli interessi della comunità brindisina.

6. Esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.

7. Attua forme di decentramento di funzioni e di attività mediante l'istituzione di circoscrizioni e adottando appositi regolamenti di funzionamento.

 
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