1) Il Consiglio Circoscrizionale è composto dal Presidente e da quattordici Consiglieri. Il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Circoscrizionale. 2) Il Presidente rappresenta la Circoscrizione; convoca e presiede il Consiglio Circoscrizionale, cura l'esecuzione degli atti, svolge le funzioni che gli vengono delegate dal Sindaco, anche nella qualità di Ufficiale di Governo. 3) Il Consiglio Circoscrizionale è eletto contemporaneamente al Consiglio Comunale e dura in carica sino al suo rinnovo anche nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale medesimo. Il Consiglio Circoscrizionale esercita le funzioni sino alla elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei nuovi comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. 4) Il Consiglio Circoscrizionale è eletto con il sistema maggioritario sulla base di liste che comprendono un numero di candidati non superiore ai Consiglieri da eleggere e non inferiore a due terzi degli stessi, con arrotondamento all'unità superiore. 5) Ciascuna lista deve indicare il proprio candidato alla carica di Presidente della Circoscrizione e più liste possono indicare un candidato comune alla carica di Presidente. All'atto della presentazione delle liste, ciascun candidato alla carica di Presidente deve dichiarare il collegamento con una o più liste e di non aver accettato la candidatura in altra Circoscrizione. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. I nominativi dei candidati alla Presidenza sono stampati di lato alla lista o al gruppo di liste di cui al precedente 4° comma. 6) La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati per l'elezione dei Consiglieri Circoscrizionali deve essere sottoscritta da non meno di 100 e non più di 200 elettori della Circoscrizione. 7) Per i partiti o gruppi che intendono presentare con identico contrassegno proprie liste di candidati sia alle elezioni comunali che a quelle circoscrizionali, non è necessaria la raccolta di sottoscrizioni di cui al precedente 6° comma. 8) La scheda per l'elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del relativo Consiglio Circoscrizionale. La scheda reca i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti nell'apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste ad essa collegate, tracciando un segno sul contrassegno di tali liste. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati della lista da lui votata, scrivendone nome e cognome, o solo il cognome, sull'apposita riga posta al fianco del contrassegno. Ciascun elettore può, inoltre, votare sia per un candidato alla carica di Presidente, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per una delle liste ad essa collegata tracciando anche un segno sul relativo contrassegno, sia indicando la preferenza al Consiglio Circoscrizionale ad un candidato della lista votata indicandone il cognome. Il voto espresso nei modi su indicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di Consigliere Circoscrizionale sia alla lista corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di Presidente collegata alla lista. Ciascun elettore può, infine, votare solamente per un candidato alla carica di Presidente della Circoscrizione tracciando un segno sul relativo rettangolo e il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di Presidente. 9) E' proclamato eletto Presidente il candidato che ottiene la maggioranza dei voti validi. In caso di parità di voti è eletto Presidente il candidato collegato con la lista o gruppi di liste che ha conseguito la maggior cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto il più anziano d'età. Salvo quanto disposto dal successivo 10° comma, per l'assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candi-dati Presidenti, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, 5, ….., sino a concorrenza del numero di Consiglieri da eleggere e, quindi, si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei Consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppi di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppi di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati, è divisa per 1, 2, 3, 4, 5, …., sino a concorrenza del numero di seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi il numero di seggi spettanti ad ogni lista. 10) Alla lista o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al Consiglio Circoscrizionale con arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia superiore a 50. I restanti seggi sono attribuiti alle liste o gruppi di liste collegate ai sensi del precedente 9° comma. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto meno del tre per cento dei voti validi e che non appartengono a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia. 11) Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di Consiglieri i candidati alla carica di Presidente, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista, che abbiano ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Presidente risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. 12) Sono proclamati eletti Consiglieri Circoscrizionali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifre individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. 13) La prima seduta del Consiglio Circoscrizionale deve essere convocata nel termine perentorio di gg. 10 dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro gg. 10 dalla data di convocazione. In caso di inerzia da parte del Presidente della Circoscrizione, trascorsi i termini sopraindicati, alla convocazione provvede il Sindaco in via sostitutiva. 14) Il Consiglio Circoscrizionale procede alla convalida degli eletti nella sua prima seduta. 15) Il Presidente, subito dopo la convalida, comunica al Consiglio Circoscrizionale sia il proprio documento programmatico che la costituzione dell'esecutivo Circoscrizionale che è composto da massimo quattro componenti, fra i quali il Vice Presidente, tutti scelti all'interno del Consiglio. 16) Il seggio del Consiglio Circoscrizionale che durante il mandato diviene vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella stessa lista circoscrizionale segue immediatamente l'ultimo eletto. 17) Lo scioglimento anticipato del Consiglio Circoscrizionale si verifica quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi a seguito di mozione di sfiducia, dimissioni, decadenza, decesso ecc. e quando si verifica una delle cause di cui all'art. 39 della L. 142/90, per quanto compatibile. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Circoscrizionale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i 2/5 dei Consiglieri Circoscrizionali assegnati, senza computare a tal fine il Presidente. Il Presidente decade dalla carica e cessa automaticamente anche dalle funzioni che gli sono state delegate dal Sindaco, quando si verifica una causa quale condizione ostativa alla carica di Consigliere. Le dimissioni del Presidente e dei Consiglieri Circoscrizionali sono irrevocabili e producono effetto immediato dal momento della loro presentazione al Consiglio Circoscrizionale o al protocollo dell'Ente. Il Consiglio Comunale delibera lo scioglimento del Consiglio Circoscrizionale e il Sindaco nomina il Commissario Circoscrizionale. L'elezione per il rinnovo del Consiglio Circoscrizionale sciolto è indetta al primo tur-no amministrativo utile. 18) Per quanto non previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni di cui alle leggi in materia elettorali e alla legge n. 142/90 e loro successive modificazioni ed integrazioni. (articolo così modificato con delib. Commissario n. 01/10.01.2000) |