1) Il Collegio dei Revisori è composto di 3 membri, nominati dal Consiglio, nei modi e tra le persone indicate dalla legge che abbiano i requisiti per la carica a Consigliere Comunale e che non siano parenti ed affini, entro il 4° grado, ai componenti della Giunta in carica. 2) Essi durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienza, secondo le norme stabilite dal Regolamento. 3) I Revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale decadono dalla carica. 4) La revoca e la decadenza dall'ufficio sono deliberate dal Consiglio Comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è con-cesso in ogni caso un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni. 5) La Presidenza del Collegio compete al Revisore che sia stato nominato come tale dal Consiglio purchè iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. 6) In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro i termini e con le modalità indicate dal Regolamento. I nuovi nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica. 7) Lo svolgimento delle attribuzioni e le modalità di funzionamento del collegio sono disciplinati dall'apposito Regolamento di contabilità. |