1) Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attivitā e per determinare tempi, modalitā, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso. 2) Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate e i soggetti pubblici interessati per verificare la possibilitā di definire l'accordo di programma. 3) L'accordo di programma e la convenzione che ne disciplina i contenuti sono approvati dal Consiglio Comunale. 4) Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale č espresso il consenso delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione. 5) Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza. 6) Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta e il Consiglio Comunale, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunitā alle opere, interventi e programmi da realizzare. 7) Si applicano, per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge. |