1) I servizi aventi per oggetto attivitā a contenuto e rilevanza economico imprenditoriale possono essere gestiti a mezzo di Azienda Speciale. 2) Le Aziende Speciali sono Enti strumentali del Comune, dotati di personalitā giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 3) L'ordinamento ed il funzionamento dell'Azienda Speciale sono disciplinati dallo Statuto e dal regolamento aziendale nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Statuto. 4) Sono organi della Azienda Speciale il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore cui compete la responsabilitā gestionale. 5) Il Presidente ed i componenti il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica č stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, con unica votazione palese, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati. 6) Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalitā e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali. 7) Lo Statuto delle Aziende Speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e di certificazione del bilancio. |