Comuni Italiani Art. 13 - Le Commissioni Consiliari, Permanenti e Speciali. Statuto Comunale di Taranto (Provincia di Taranto - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini tarantini

Statuto Comune di Taranto

Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione
Capo I - Ordinamento Istituzionale
Art. 13 - Le Commissioni Consiliari, Permanenti e Speciali
(articolo modificato con delib. C.C. 38/28.07.2000)

1) Il Consiglio Comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti con rappresentanza proporzionale all'entità numerica dei gruppi con funzioni istruttorie, consultive, conoscitive sulle attività dell'Ente, di studio e di proposte e specificatamente:
a) esprimono pareri obbligatori a termine decadenziale di venti giorni salvo la somma urgenza sulle proposte di deliberazioni del Consiglio Comunale, nonchè sulle iniziative dei Consigli Circoscrizionali e sulle petizioni popolari;
b) chiedono al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e della Giunta di proprie comunicazioni e proposte sulla materia di propria apparte-nenza;
c) svolgono indagini conoscitive e consultazioni su deliberazione del Consiglio Comunale che ne stabilisce le modalità e le eventuali spese;
d) relazionano al Consiglio e alla Giunta circa l'andamento, i programmi di attività ed i problemi specifici riguardanti Enti, Aziende Municipalizzate, Società ed altre forme associative comunali;
e) approfondiscono, anche di loro iniziativa, lo studio sui problemi di interesse generale e specifico della città e della amministrazione;
f) possono esaminare in sede redigente, su decisione del Consiglio Comunale, i regolamenti riservandosi il Consiglio Comunale stesso il solo voto finale sul complesso del regolamento anche per parti separate di esso.

2) Di ognuna di esse fa parte un Presidente ed un Vice Presidente, eletti dal Consiglio, ai quali è assegnato un ufficio di segreteria pur sussistendo l'ufficio organico a cui sono demandate le attività amministrative, di coordinamento e di liquidazione.

3) Il Consiglio Comunale in riferimento alla legge n. 125/1991 costituisce al suo interno la Commissione per la pari opportunità con compiti di analisi, ricerca, proposte, di iniziative al fine di contribuire ad eliminare gli ostacoli che, direttamente o indirettamente, impediscono le pari opportunità tra uomo e donna.

4) Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri il Consiglio comunale costituisce nel suo seno Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti o nei casi in cui occorra coordinare interventi e programmi con altri enti e istituzioni operanti nel territorio. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

5) Lo Statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, attribuendo alle opposizioni la presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia ove costituite; Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagini sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento Consiliare. (modifica fatta con delib. CC.108/31.10.2000).

 
Altri Articoli:
Art. 14 - I Gruppi Consiliari
Art. 12 - Rapporti tra Consiglio e Giunta Comunale
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Taranto
Provincia di Taranto
Regione Puglia
Lista Siti su Taranto

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Taranto: Comune di Torricella Comune di Statte Lista