Comuni Italiani Art. 9 - Gruppi Consiliari. Statuto Comunale di Bari (Provincia di Bari - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini baresi

Statuto Comune di Bari

Titolo II - Organi del Comune Competenze
Art. 9 - Gruppi Consiliari
1. All'atto dell'insediamento del Consiglio Comunale, le rappresentanze politiche consiliari si costituiscono in Gruppi corrispondenti alle liste nelle quali i singoli Consiglieri/e sono risultati eletti/e.

2. Il Consigliere/a, sia che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello espresso dalla lista in cui è risultato eletto, sia che intenda costruire con altri Consiglieri/e un Gruppo autonomo, deve darne espressa comunicazione al Consigliere/a anziano/a - ovvero al Presidente dell'Assemblea, se questo già eletto
- nonché al Segretario Generale. Il Consigliere/a che non aderisca ad alcun Gruppo, è iscritto d'ufficio nel Gruppo Consiliare Misto.

3. Possono essere costituiti Gruppi consiliari autonomi rispetto a quelli corrispondenti alle liste elettorali che abbiano riportato almeno un Consigliere, a condizione che siamo composti di almeno tre Consiglieri.

4. Il Bilancio del Comune prevede, per le attività dei gruppi, risorse finalizzate allo svolgimento dell'attività istituzionale, in proporzione alla loro consistenza numerica. I Gruppi consiliari dispongono di locali, attrezzature, servizi e personale in rapporto alla loro consistenza numerica.

 
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