Comuni Italiani Art. 62 - Direttore Generale. Statuto Comunale di Bari (Provincia di Bari - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini baresi

Statuto Comune di Bari

Titolo IX - Uffici e Personale
Art. 62 - Direttore Generale
Al Direttore Generale è affidata, nel rispetto del secondo comma art. 108 del D.Lgs. 267/2000, la direzione del processo di pianificazione e controllo di gestione dell'ente.

L'incarico di Direttore Generale è attribuito dal Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale, a tempo determinato e non può eccedere la durata del mandato del Sindaco; il Direttore Generale é nominato al di fuori della dotazione organica, secondo criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Al Direttore Generale compete provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintendere alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art.169 del D.Lgs.

267/2000. A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del Segretario Generale.

Le funzioni del Direttore Generale sono specificate nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

 
Altri Articoli:
Art. 63 - Collaborazioni Esterne
Art. 61 - Segretario Generale
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