Comuni Italiani Art. 6 - Presidente del Consiglio. Statuto Comunale di Bari (Provincia di Bari - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini baresi

Statuto Comune di Bari

Titolo II - Organi del Comune Competenze
Art. 6 - Presidente del Consiglio
Il Presidente rappresenta il Consiglio.

Il Consiglio, subito dopo aver provveduto alla convalida dei Consiglieri, elegge, nel suo seno, il Presidente, con votazione segreta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Nel caso di esito negativo, si procede con altre due votazioni, da effetuarsi nelle due successive distinte sedute, da tenersi a distanza di non pił di dieci giorni l'una dall'altra. Se alla terza votazione da svolgersi comunque entro trenta giorni dalla prima, nessun candidato ottiene la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati pił suffragati nel terzo scrutinio.Risulta eletto colui che raccoglie il pił alto numero di voti o, in caso di paritą, il pił anziano di etą.

Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo, garantisce il collegamento istituzionale tra Sindaco e i Gruppi consiliari , cura la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale e l'uso dell'aula consiliare, se richiesta da terzi, coordina le attivitą delle Commissioni consiliari e gli uffici preposti al supporto e all'organizzazione delle attivitą dei Consiglio.

Assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, nei modi previsti dal Regolamento.

 
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