1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestā impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dalla Stato e attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attivitā esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalitā delle scelte e dei procedimenti l'efficace impiego di tali mezzi. 2. Il Comune attiva le procedure previste da leggi ordinarie e speciali statali regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento. 3. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalitā, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune. 4. L'ordinamento contabile del Comune č disciplinato da apposito Regolamento che il Consiglio delibera nel rispetto del presente Statuto e delle disposizioni di leggi statali. 5. La programmazione dell'attivitā del Comune, correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla, č definita e rappresentata dai Bilanci annuale e pluriennale, dalla relazione previsionale e programmatica e dagli altri allegati previsti dalla legge. La redazione dei predetti atti č effettuata in modo da consentire la lettura per programmi, per servizi ed interventi. 6. Il Bilancio č approvato a maggioranza dei Consiglieri assegnati. Gli emendamenti al progetto di Bilancio devono indicare le modifiche da apportare ai corrispondenti atti di programmazione: in ogni caso gli emendamenti che aumentano le spese o riducono le entrate devono precisare i modi per mantenere il pareggio di Bilancio. 7. I risultati della gestione sono rilevati mediante il rendiconto, che comprende il conto del Bilancio e il conto del patrimonio. 8. La Giunta, con deliberazione illustrativa allegata al rendiconto della gestione, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi previsti e ai costi sostenuti. 9. Le contravvenzioni ai Regolamenti comunali sono previste con sanzioni amministrative la cui entitā č stabilita negli appositi regolamenti |