Comuni Italiani Art. 41 - Diritto all'Informazione e Accesso agli Atti. Statuto Comunale di Bari (Provincia di Bari - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini baresi

Statuto Comune di Bari

Titolo IV - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Art. 41 - Diritto all'Informazione e Accesso agli Atti
1. Il Comune riconosce nell'informazione una delle condizioni essenziali per la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.

2. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, ad esclusione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.

3. La pubblicazione avviene mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato, di norma, nell'atrio del Palazzo Comunale oppure in appositi spazi indicati dal Sindaco e sul sito Intemet Comunale.

4. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale, il quale ne certifica l'avvenuta pubblicazione

5. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati in apposito Regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo necessario a dame opportuna divulgazione.

6. In nessun caso può essere vietata l'esibizione di atti di competenza del Consiglio Comunale

7. Il Comune istituisce l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), anche al fine di consentire l'espletamento delle procedure di cui alla L. n. 241/90, prevedendone altresì sezioni distaccate presso le sedi circoscrizionali e dotandolo di strumenti e delle risorse necessarie per garantire l'efficacia del servizio.

8. Al cittadino contribuente è riconosciuta la facoltà di chiedere chiarimenti all'Amministrazione sull'applicazione di disposizioni tributarie a casi concreti e personali quando vi sia obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di norme. In tal caso l'amministrazione ha l'obbligo di fornire risposta scritta e motivata con esclusivo riferimento alle questioni oggetto di interpello.

9. Il Comune, infine, cura la più ampia informazione dei cittadini, con particolare riguardo:
a) ai servizi socio-sanitari, ai dati sullo stato dell'ambiente ed alla pianificazione urbana e territoriale;
b) alle valutazioni ed ai fattori di impatto ambientale delle opere pubbliche;
c) all'efficienza, all'efficacia ed economicità degli investimenti;
d) al bilancio preventivo e consuntivo, in relazione ai quali indice obbligatoriamente una Conferenza cittadina, almeno un mese prima delle rispettive scadenze;
e) alla relazione del Difensore Civico.

 
Altri Articoli:
Art. 42 - Modalità di Partecipazione
Art. 40 - Consulte
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