Comuni Italiani Art. 36 - Associazionismo. Statuto Comunale di Bari (Provincia di Bari - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini baresi

Statuto Comune di Bari

Titolo IV - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Art. 36 - Associazionismo
Il Comune, al fine di assicurare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione dell'Ente, favorisce e promuove le forme associative che, senza fini di lucro, operano sul territorio nei vari settori di rilevanza sociale.

La Giunta procede a registrare, su istanza di parte, le associazioni attive in ambito urbano.

Una volta registrate, le associazioni destinatarie di contributi, sono tenute a presentare annualmente il loro bilancio.

Il Comune, con apposito regolamento, determina i criteri di assegnazione alle associazioni che ne fanno richiesta, di contributi economici, strutture, beni, servizi e spazi pubblici.

Annualmente il Comune rende pubblico l'elenco delle associazioni che hanno fruito delle agevolazioni anzidette con specificazione delle stesse. Le associazioni potranno essere consultate sulle iniziative comunali relative al settore in cui le stesse operano o sono competenti.

 
Altri Articoli:
Art. 37 - Volontariato
Art. 35 - Titolari del Diritto di Partecipazione
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