1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente, al fine di assicurasse il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. 2. La partecipazione popolare si esprime anche attraverso l'incentivazione di forme associative e di volontariato, oltre che nella salvaguardia del diritto dei cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo. 3. Gli interessati partecipano ad ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono nelle loro situazioni giuridiche soggettive. Le forme di partecipazione si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni e sono disciplinate dall'apposito Regolamento. Ciascun elettore può agire in giudizio presso qualunque organo di giurisdizione, facendo valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 08/07/1986 n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostitutivo e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione. |