Comuni Italiani Art. 17 - Consiglieri Comunali. Statuto Comunale di Bari (Provincia di Bari - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini baresi

Statuto Comune di Bari

Titolo II - Organi del Comune Competenze
Art. 17 - Consiglieri Comunali
I Consiglieri Comunali sono amministratori locali e rappresentano l'intera comunità barese. Assumono la carica con la proclamazione degli eletti ovvero con la delibera di surroga.

E' Consigliere anziano colui che nell'elezione ha ottenuto il maggior numero di voti, costituito dalla somma dei voti di preferenza e di quelli di lista, con esclusione dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal più anziano di età. I Consiglieri Comunali, nell'esercizio del loro potere di iniziativa, possono formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni su tutte le attività del Comune. Il Sindaco e gli Assessori dallo stesso delegati rispondono verbalmente in Consiglio, ovvero per iscritto entro il termine di trenta giorni.

I Consiglieri hanno, altresì, diritto di presentare proposte di deliberazione per le materie di competenza dei Consiglio comunale.

Le modalità di espletamento delle funzioni di iniziativa e controllo dei Consiglieri Comunali sono previaste dal Regolamento Consiliare.

I Consiglieri Comunali hanno diritto alla copia degli atti, dei provvedimenti e dei verbali di tutti gli organi del Comune, utili allo esercizio delle loro funzioni, nonché, con l'unico limite del segreto d'ufficio, delle aziende, delle società, dei consorzi, delle istituzioni, delle fondazioni partecipate dal Comune, con le modalità previste dall'apposito Regolamento. I Consiglieri hanno, altresì, diritto ad ottenere dal Presidente del Consiglio tutte le preventive, adeguate e necessarie informazioni sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio Comunale. Le convocazioni del Consiglio e le comunicazioni ufficiali connesse all'esercizio delle funzioni sono recapitate nel domicilio eletto del Consigliere Comunale nell'ambito dei territorio comunale. Ogni Consigliere è tenuto, al fine di garantire la trasparenza, a comunicare annualmente i propri redditi nei termini stabiliti dal Regolamento.

Ai Consiglieri spetta un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta di Consiglio e di commissioni, ovvero, a richiesta, un indennità di funzione. Gli importi, i limini, le modalità di trasformazione dei gettoni di presenza in indennità di funzione sono stabiliti dalla legge e dal Regolamento Consiliare.

Il Comune assicura i propri amministratori e rappresentanti contro i rischi connessi all'esercizio dei loro mandato e provvede al rimborso degli oneri sostenuti nei giudizi civili, contabili e penali in caso di esito positivo del processo, ovvero di assoluzione con formula piena, in forza di provvedimento definitivo.

Il Consìgliere che, senza giustificato motivo, non interviene per cinque sedute consecutive ai lavori del Consiglio decade dalla carica. La decadenza è pronunziata dal Consiglio su iniziativa del Presidente del Consiglio o di un Consigliere, secondo la procedura prevista dal Regolamento.

Il Consigliere che ha un interesse proprio o dei suoi parenti o affini entro il quarto grado nelle questioni in discussione in Consiglio, è tenuto ad astenersi dal prendere parte al dibattito e alla votazione. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale purché non vi sia correlazione immediata e diretta tra la deliberazione e specifici interessi diretti o indiretti dei Consiglieri.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci secondo le previsioni e le procedure del D.Lgs 267/200 T.U. E.L.

Nel caso di dimissioni e, comunque, in ogni caso in cui, durante il mandato consiliare, uno o più seggi rimangano vacanti, questi vengono attribuiti al candidato che nella stessa lista segue immediatamente l'eletto.

La surrogazione deve avvenire entro dieci giorni con deliberazione del Consiglio. Nel caso di sospensione adottata ex art. 1 L. 18/1/92 nr. 16, il Consiglio, nella prima seduta successiva alla notifica del provvedimento, procede alla sostituzione temporanea, affidando la supplenza al primo dei non eletti della lista di appartenenza del Consigliere sospeso. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Ove sopravvenga la decadenza, si procede alla surrogazione.

La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Assessore e di rappresentante del Comune in aziende, istituzioni ed enti partecipati dal comune, oltre che negli altri casi stabiliti per legge.

 
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