1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, su richiesta di un terzo dei Consiglieri comunali o di almeno tre Consigli di Circoscrizione, può istituire al suo interno Commissioni non permanenti di indagine sull'attività dell'Amministrazione. Esse hanno potere di istruttoria amministrativa, in particolare di esame di tutti i documenti ritenuti utili per l'esercizio della funzione ispettiva. 2. Tali commissioni sono costituite in rapporto alla composizione dei Gruppi Consiliari e devono riferire in Consiglio entro trenta giorni dalla conclusione della propria attività, che sarà disciplinata dal Regolamento Consiliare. |