Comuni Italiani Art. 15 - Commissioni di Indagine. Statuto Comunale di Bari (Provincia di Bari - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini baresi

Statuto Comune di Bari

Titolo II - Organi del Comune Competenze
Art. 15 - Commissioni di Indagine
1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, su richiesta di un terzo dei Consiglieri comunali o di almeno tre Consigli di Circoscrizione, può istituire al suo interno Commissioni non permanenti di indagine sull'attività dell'Amministrazione. Esse hanno potere di istruttoria amministrativa, in particolare di esame di tutti i documenti ritenuti utili per l'esercizio della funzione ispettiva.

2. Tali commissioni sono costituite in rapporto alla composizione dei Gruppi Consiliari e devono riferire in Consiglio entro trenta giorni dalla conclusione della propria attività, che sarà disciplinata dal Regolamento Consiliare.

 
Altri Articoli:
Art. 16 - Commissioni Consiliari di Controllo
Art. 14 - Commissioni Consiliari Permanenti
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