1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri. 2. I componenti del Collegio devono essere scelti: a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente; b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. 3. I revisori durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta. 4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune. 5. Il Collegio dei revisori dei conti, in conformitą alle norme regolamentari, collabora il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolaritą contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto e sullo schema di rendiconto. 6. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivitą ed economicitą della gestione. 7. I revisori rispondono della veritą delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. 8. I revisori riferiscono immediatamente al Consiglio di eventuali gravi irregolaritą riscontrate nella gestione del Comune. |