1. Ai dirigenti spettano tutti i compiti che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo dell'ente. 2. Ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabiliti dai regolamenti comunali: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; c) la stipulazione dei contratti; d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza; i) gli atti ad essi attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco. 3. I dirigenti preposti alle strutture organizzative di massima dimensione hanno facoltà di delegare, anche in via generale, i compiti di cui al precedente comma, ai dirigenti preposti alle strutture organizzative immediatamente sottostanti addetti ai rami di attività cui i compiti stessi si riferiscono. 4. Ai dirigenti può essere delegata dal sindaco e dal segretario generale la firma di atti e della corrispondenza di rispettiva competenza. 5. La presidenza delle commissioni di concorso per assunzione del personale viene conferita dal Sindaco al segretario generale o a un dirigente in relazione alla specifica preparazione e professionalità. |