1. Il segretario generale viene nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti al relativo albo nazionale. 2. Il segretario generale, che dipende funzionalmente dal Sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 3. Il segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo il caso di nomina del direttore generale. 4. Il segretario generale inoltre: a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune; c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco. 5. Il segretario generale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio. 6. In caso di nomina del direttore generale, i rapporti tra questi e il segretario generale sono definiti dal Sindaco sulla base dell'ordinamento dell'ente. |