1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e la provincia per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni secondo le norme previste per le aziende speciali di cui al capo VII del presente statuto, in quanto compatibili. 2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio. 3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 5, bis e 5 ter dell'art.36 e dalla lettera n) del comma 2 dell'art.32 della legge 8 giugno 1990 n.142, e deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili. 4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio. 5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. |