1. Tutti gli atti della amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. 2. Il comune dispone di un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, degli atti del sindaco nonché di quelli a rilevanza esterna dei dirigenti ed, in generale, degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. 3. Il segretario generale o suo sostituto è responsabile delle pubblicazioni. 4. Il regolamento stabilisce inoltre forme di pubblicità finalizzate ad una migliore conoscenza degli atti e delle attività amministrative, anche attraverso la pubblicazione di un bollettino mensile che sarà distribuito gratuitamente. |