1. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi del comune, disciplinando l'eventuale rilascio di copie degli stessi previo pagamento dei soli costi, nonché in generale il diritto di accedere alle informazioni di cui il comune è in possesso. 2. Al fine di garantire la piena attuazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa nonché del diritto di accesso ed informazione, è istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico il quale, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, provvede: a) al servizio dell'utenza per il diritto di partecipazione; b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla amministrazione comunale sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza; d) alla promozione e attuazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilità per assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture. 3. Al fine di consentire il più celere ed agevole esercizio del diritto di accesso, presso gli uffici comunali vengono istituiti archivi automatizzati delle richieste di accesso. 4. Nell'ambito della dotazione organica dell'ente, viene istituito un ufficio stampa affidato a personale in possesso di requisiti previsti dal regolamento organico. |