1. Il comune informa l'attività amministrativa a criteri di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza e partecipazione. 2. I procedimenti amministrativi, iniziati d'ufficio o ad istanza di parte, devono essere conclusi con l'adozione di provvedimenti espressi, motivati con la sola eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale, con l'indicazione dei presupposti di fatto, delle ragioni giuridiche che hanno supportato la decisione, nonché del termine e della autorità cui l'interessato può proporre ricorso. 3. Con regolamento vengono stabiliti: a) il termine massimo entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento; b) l'unità organizzativa responsabile della istruttoria del procedimento e della adozione del provvedimento finale; c) le modalità di partecipazione e di intervento ai procedimenti amministrativi da parte degli interessati cui è stato comunicato l'avvio del procedimento nonché dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati o di interessi diffusi, con la sola esclusione dei procedimenti diretti alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; d) i procedimenti che possono essere conclusi previo accordo preventivo con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale. 4. Il comune provvede a dare idonee forme di pubblicità alle disposizioni adottate ai sensi del precedente comma. |