Comuni Italiani Art. 29 - Composizione della Giunta. Statuto Comunale di Foggia (Provincia di Foggia - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini foggiani

Statuto Comune di Foggia

Capo II - Organi del Comune
Art. 29 - Composizione della Giunta
1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da 14 assessori.

2. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco, anche al di fuori dei componenti del consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

3. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale e pertanto, quando un consigliere comunale accetta la carica di Assessore cessa dalla carica di consigliere ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

4. Agli assessori, nonché al sindaco e ai consiglieri comunali, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.

5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.

6. (soppresso)

7. Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio senza modificarne la composizione e senza diritto di voto.

 
Altri Articoli:
Art. 30 - Competenze della Giunta
Art. 28 - Nomina e Revoca degli Assessori
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