1. Ciascun consigliere comunale rappresenta la comunità cittadina senza vincolo di mandato. 2. Il consigliere ha il diritto di svolgere liberamente le proprie funzioni e di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle sue istituzioni, aziende, consorzi ed enti da esso dipendenti o controllati, tutte le notizie, gli atti e le informazioni in loro possesso, utili all'esercizio del suo mandato. 3. L'attività ispettiva dei consiglieri si esercita mediante interrogazioni scritte e interpellanze cui il sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono entro 30 giorni. 4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, nonché diritto di presentare mozioni. 5. Le forme e i modi per l'esercizio dei diritti indicati nei commi precedenti sono disciplinati dal regolamento. 6. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge. 7. I consiglieri hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione al consiglio e alle commissioni consiliari. Al consigliere comunale compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per il Comune pari o minori oneri finanziari, con applicazione della detrazione di importo pari a quello del gettone di presenza per ogni assenza ingiustificata dalle sedute degli organi collegiali. |