1. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art.72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri ai sensi di legge. 2. Al consigliere anziano è assegnata la carica di vicepresidente del consiglio comunale. |