1. Per la copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici, in caso di vacanza o per altri gravi motivi, il Comune può provvedere alla assunzione di personale mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, con contratto di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno al posto che si intende ricoprire. 2. In relazione a quanto disposto dall'art. 89 e seguenti del T.U. 267/2000 e successive modificazioni, il Comune può stipulare contratti a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni o funzionari direttivi al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, fermi restando i requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno al posto che si intende ricoprire. 3. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità, oltre la durata che non può essere superiore al mandato del Sindaco in carica al momento del perfezionamento del contratto, con cui si procede alla stipula dei contratti di cui ai precedenti commi, nonché i posti in misura non superiore al 5% della dotazione organica, che possono essere ricoperti mediante tale tipo di rapporto. 4. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, motivato in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo e vengono attribuiti a persone che possiedono i necessari requisiti sia sotto il profili del titolo di studio posseduto, sia di iscrizione ad albi professionali richiesta dalla legge, sia infine, sotto il profilo di precedenti e qualificanti esperienze lavorative o professionali svolte nel medesimo settore per il quale si vuole conferire l'incarico. 5. I contratti stipulati a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato. Essi sono risolti di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, o in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta, dell'assessore o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 o per responsabilità particolarmente grave e reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. |