1. I responsabili dei servizi, come tali individuati nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ai sensi dell'art. 89, comma 1 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni, svolgono tutti i compiti finalizzati all'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato dell'organo politico. 2. I responsabili provvedono ad organizzare i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario comunale secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale; inoltre, dirigono e coordinano l'attività del personale assegnato al proprio servizio, curano la predisposizione e l'esecuzione dei provvedimenti di competenza degli uffici ai quali sono preposti, partecipano alle riunioni del Consiglio, della Giunta e delle commissioni consiliari, quando ne è richiesta la presenza. 3. Il regolamento di contabilità e quello per la disciplina dei contratti definiscono le modalità operative di esercizio delle competenze dei responsabili dei servizi in materia di acquisizione di beni, prestazioni di servizi e realizzazione di opere. 4. Il Sindaco può delegare ai responsabili dei servizi ogni altro atto, di natura gestionale, non identificato nei precedenti commi, impartendo contestualmente le direttive per il suo corretto espletamento. 5. I responsabili dei servizi sono responsabili dei risultati delle attività svolte dal servizio e dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le direzioni organizzative e di gestione del personale. |