1. Il Sindaco può istituire la figura del Direttore generale nominandolo, previa deliberazione della Giunta comunale e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui il Sindaco non ritiene di attribuire l'incarico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 108 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale, ripartisce le attribuzioni e disciplina i rapporti tra questi e il Segretario comunale. 2. Il Direttore generale provvede a dare concreta attuazione agli obiettivi ed agli indirizzi funzionali stabiliti dagli organi di governo e sovrintende alla gestione complessiva dell'ente, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa. Il Direttore generale risponde direttamente al Sindaco del proprio operato. 3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità. 4. Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del Segretario generale. |