1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale. 2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali dotato di autonomia gestionale. 3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. La modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite con apposito regolamento. 4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti. nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli dell'istituzione sono disciplinati dai regolamenti comunali. 5. Il revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione. |