1. Il Comune di Chieti, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale e regionale secondo le rispettive competenze, instaura, nei limiti e secondo le facoltà previste dalle norme statali e regionali, rapporti sociali e culturali con comunità e popolazioni estere (comunitarie ed extracomunitarie) al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo dei popoli. 2. Nell'azione di cooperazione con i poteri locali di ogni paese si propone anche di apportare il suo contributo, eventualmente anche economico, all'affermazione dei diritti dell'uomo ed alla ricerca permanente della pace e della giustizia. |