1. I cittadini possono presentare petizioni agli organi dell'amministrazione comunale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. 2. La petizione è presentata o inoltrata al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, il quale la assegna in esame all'organo competente, entro trenta giorni. A sua volta, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro i successivi trenta giorni. 3. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicato all'Albo pretorio, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari. 4. La decisione adottata dall'organo competente viene inoltre comunicata ad uno dei firmatari, se individuato o individuabile. |