1. I regolamenti di cui al precedente articolo e ogni altro regolamento del Comune incontrano i seguenti limiti: a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto; b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale; c) non possono contenere norme a carattere particolare; d) non possono avere efficacia retroattiva, salvo che la legge non disponga diversamente; e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dall'organo che lo adotta o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore. |