1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni. 2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio comunale, con contestuale nomina di un commissario. 3. In caso di impedimento permanente del Sindaco, la procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco, che vi provvede d'intesa con i capigruppo consiliari. 4. Il Consiglio comunale si pronuncia sull'impedimento, entro trenta giorni dall'avvio della procedura, avvalendosi di un esperto o di un collegio di esperti estraneo al Consiglio, qualora si rendesse necessario in relazione allo specifico motivo dell'impedimento. 5. Il Sindaco decade nei seguenti casi: a) per condanna penale, ai sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile, ai sensi dell'art. 58 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni; b) per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità, previsti dagli artt. 60 e 63 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni; c) per il verificarsi di uno dei casi previsti, rispettivamente, dall'art. 52, comma 2, e dall'art. 53, comma 4 del T.U. di cui al D.lgs. del 18.8.2000, n. 267. 6. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. 7. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni. |