1. Il Comune, per realizzare le proprie finalitā, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'Ente secondo criteri idonei a realizzarla, assicurando i mezzi all'uopo necessari. 2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione. 3. Il Comune č proiettato nell'opera di valorizzazione ed ampliamento delle istituzioni universitarie esistenti sul territorio, mediante un raccordo continuo con le predette istituzioni, finalizzato ad una migliore coesione fra Cittā ed Universitā. 4. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della Legge Regionale. 5. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civili, economiche e sociali della propria Comunitā e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio. 6. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla Comunitā ed al di fuori di essa, appartengono alla competenza del Consiglio Comunale. |