1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, comma terzo e quarto, della legge 8 Giugno 1990, n. 142. 2. Le proposte di cui al precedente comma, sono sottoposte a parere obbligatorio dei Consigli circoscrizionali da richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento. Consistenti modifiche riferibili agli Istituti di partecipazione sono sottoposte preventivamente al parere degli organismi di partecipazione popolare. 3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto. 4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'entrata in vigore del nuovo testo dello stesso. 5. La proposta di revisione o abrogazione respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta. |