Comuni Italiani Art. 76 - Tesoreria e Riscossione delle Entrate. Statuto Comunale di Pescara (Provincia di Pescara - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini pescaresi

Statuto Comune di Pescara

Titolo VIII - Gestione Economico - Finanziaria e Contabilità
Capo VII - Tesoreria e Concessionario della Riscossione
Art. 76 - Tesoreria e Riscossione delle Entrate
1. Il Servizio di tesoreria è affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 D.L. 1° Settembre 1993 n. 385, che disponga di una sede operativa nel Comune, mediante le procedure di gara ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità.

2. L'affidamento è regolato da apposita convenzione deliberata dal Consiglio Comunale ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile per non più di una volta.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune, esegue il pagamento delle spese ordinarie mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge, provvede alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti previsti dalla legge.

 
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