1. Il Consiglio Comunale approva il piano generale dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità favorendo, in particolare, l'accesso ai servizi sociali a domanda individuale da parte dei cittadini meno abbienti, secondo le modalità stabilite dal regolamento. 2. Spetta al Consiglio Comunale individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi prestati. 3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune, sono stabiliti dalla legge. |