Comuni Italiani Art. 60 - Servizi Comunali. Statuto Comunale di Pescara (Provincia di Pescara - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini pescaresi

Statuto Comune di Pescara

Titolo VI - I Servizi Pubblici Comunali
Capo I - Competenze dei Comuni
Art. 60 - Servizi Comunali
1. Il Consiglio Comunale approva il piano generale dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità favorendo, in particolare, l'accesso ai servizi sociali a domanda individuale da parte dei cittadini meno abbienti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Spetta al Consiglio Comunale individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi prestati.

3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune, sono stabiliti dalla legge.

 
Altri Articoli:
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Art. 59 - Conferenza dei Dirigenti e Conferenza di Programma
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