Comuni Italiani Art. 21 - Commissioni Consiliari Permanenti. Statuto Comunale di Pescara (Provincia di Pescara - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini pescaresi

Statuto Comune di Pescara

Titolo II - Gli Organi Elettivi
Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 21 - Commissioni Consiliari Permanenti
1. Il Consiglio Comunale costituisce al suo interno Commissioni Permanenti con funzioni propositive e consultive, stabilendone con il suo regolamento, le competenze e le modalità di funzionamento e garantendone nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

1/bis. E' costituita la Commissione Consiliare di Controllo e di Garanzia. (1).

2. Il Regolamento, su materie dallo stesso analiticamente indicate, potrà prevedere la competenza delle Commissioni Consiliari Permanenti a proporre deliberazioni da portare all'approvazione del Consiglio Comunale con procedura semplificata. Dovrà essere comunque assicurata a tutti i Consiglieri Comunali la piena e tempestiva conoscenza dell'atto da deliberare nella Commissione medesima.

3. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali che rappresentano con criterio proporzionale e voto plurimo complessivamente tutti i gruppi; il singolo consigliere non appartenente ad alcun gruppo partecipa con diritto di voto a tutte le Commissioni Consiliari.

4. Le Commissioni possono proporre di avvalersi temporaneamente di professionalità esterne senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. La relativa proposta deve essere indirizzata all'Ufficio di Presidenza, il quale, svolte le opportune valutazioni, se del caso, ne investe il Consiglio Comunale, che, a sua volta, procederà con formale delibera.

5. I Gruppi designano i componenti delle Commissioni in proporzione alla loro consistenza numerica, garantendo la partecipazione di ogni consigliere ad almeno una commissione, fatta salva la possibilità di rinuncia.

6. La conferenza dei Capigruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna Commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento.

7. Il Presidente del Consiglio Comunale iscrive all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio Comunale la costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti, che viene effettuata con votazione in forma palese.

8. Ciascuna Commissione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente con le modalità previste dal regolamento.

9. Il Sindaco, gli Assessori nonchè i Consiglieri che non fanno parte delle Commissioni possono partecipare od essere invitati alle riunioni senza diritto di voto. I Presidenti dei Consigli Circoscrizionali possono partecipare, anch'essi senza diritto di voto, quando siano all'ordine del giorno argomenti di specifico interesse delle Circoscrizioni.

10. Il regolamento determina funzioni e poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

(1) Delibera consiliare n. 46 del 27.3.2000.

 
Altri Articoli:
Art. 22 - Commissioni Speciali
Art. 20 - Norme Generali di Funzionamento
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Pescara
Provincia di Pescara
Regione Abruzzo
Lista Siti su Pescara

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Pescara: Comune di Pescosansonesco Comune di Penne Lista