Comuni Italiani Art. 13 - Funzioni di Controllo Politico - Amministrativo. Statuto Comunale di Pescara (Provincia di Pescara - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini pescaresi

Statuto Comune di Pescara

Titolo II - Gli Organi Elettivi
Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 13 - Funzioni di Controllo Politico - Amministrativo
1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico - amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, per le attività:
a) - degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
b) - delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi effettuati per conto del Comune od ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della Comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.

4. E' istituito un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.

5. Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al Sindaco, alla Giunta Comunale, alla Commissione consiliare competente ed al Collegio dei Revisori dei Conti dei risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. Il Sindaco riferisce al Consiglio, con relazioni periodiche, le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti adottati.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti adempie alle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e collabora con il Consiglio Comunale, nonchè con gli altri organi comunali nella sua funzione di controllo e di indirizzo.

7. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio Comunale, secondo le norme stabilite dai rispettivi ordinamenti e dal regolamento comunale.

8. In conformità alle previsioni dell'art. 67 del decr. legislativo n. 267/2000 il sindaco, il consigliere comunale, il presidente del consiglio, l'assessore ed il consigliere circoscrizionale potranno essere nominati o designati quali esponenti, rappresentanti, presidenti o consiglieri di amministrazione di enti, società di capitale pubblico o misto, consorzi, istituzioni, aziende, fondazioni e società, comunque partecipate dall'amministrazione comunale. (1)

(1) comma inserito con delibera consiliare n. 187 del 4.10.2002.

 
Altri Articoli:
Art. 14 - Gli Atti Fondamentali
Art. 12 - Funzioni di Indirizzo Politico-Amministrativo
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