1. Il Comune di Pescara garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune. 2. Esso assicura, per mezzo dei suoi organi, la promozione dei valori culturali, sociali, economici ed ambientali che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinchè vengano conservati, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati della società civile, nei propri caratteri e nella originaria identità. 3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che caratterizzano il territorio ed assumono iniziative anche per una loro corretta fruizione da parte dei cittadini, per concorrere all'elevazione della qualità della vita. 4. Il Comune, con riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948, si impegna a riconoscere il valore di ogni persona nell'arco dell'intera vita ed a promuovere ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli concreta solidarietà, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e psichiche, economiche e sociali, dalla sua razza e dalla sua età, operando nel rispetto dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei singoli e delle famiglie. 5. Il Comune, in conformità della legislazione nazionale e delle Direttive CEE, assicura e promuove la realizzazione della pari opportunità uomo-donna. Più in generale informa la propria azione ai principi costituzionali della parità giuridica e della effettiva uguaglianza di opportunità nella vita istituzionale, economica e sociale fra uomo e donna. Il Comune favorisce la presenza di entrambi i sessi nei suoi organi collegiali, nella Giunta, nonchè negli organi collegiali degli Enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti. 6. Il Comune interviene con politiche attive a sostegno della famiglia ed in particolare di quelle non abbienti o che presentino problematiche particolari. 7. Il Comune, inoltre, rivolge la propria azione anche alla tutela e valorizzazione delle altre specie viventi, nonchè all'integrità territoriale, del paesaggio storico, della qualità dell'ambiente fisico nella sua complessità, promuovendo uno sviluppo sostenibile con altri enti. 8. Il Comune riconosce a tutti i bambini i principi sanciti dalla Convenzione sui Diritti dell'infanzia, approvata dall'O.N.U. il 20 Novembre 1989, e s'impegna a garantirne il rispetto. 9. Il Comune riconosce il ruolo del volontariato, come espressione libera ed autonoma della comunità locale. Il volontariato, nelle forme associate e senza fine di lucro, svolge una funzione complementare a quella delle strutture pubbliche quale portatore di bisogni di solidarietà morale e di pluralismo. L'impiego del volontariato nei programmi comunali e nella gestione dei servizi, con il rispetto dell'autonomia organizzativa interna, si esplica, in particolare, nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, del diritto allo studio, della tutela dei beni culturali e ambientali, dello sport e del tempo libero. 10. Il Comune promuove ed aderisce, nel rispetto delle leggi della Repubblica ed in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali, ratificata dal Parlamento italiano il 30 Dicembre 1969, a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti Locali di altri Paesi anche al fine di cooperare alla costituzione dell'Unione Europea ed al superamento delle barriere fra popoli e culture. 11. La comunità, attraverso gli organi elettivi, nonchè mediante le forme di partecipazione e consultazione previste dal presente Statuto e dalla Legge, opera le scelte con cui individua gli interessi fondamentali della collettività, indirizzando l'esercizio delle funzioni per il perseguimento e il conseguimento di tali finalità. 12. Il Comune concorre alla predisposizione di tutti gli strumenti per far fronte alla protezione civile. |