Art. 91 - Revisione Economico - Finanziaria. Statuto Comunale di Cava de' Tirreni (Provincia di Salerno - Campania). La carta fondamentale dei cittadini cavesi
Statuto Comune di Cava de' Tirreni
Titolo VII - Finanza e Contabilitą
Art. 91 - Revisione Economico - Finanziaria
Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto di tre membri, scelti in conformitą alle disposizioni di legge.
I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dall' art. 239 lett. d) del D. Lgs. 267/2000.
Le funzioni ed il trattamento economico dei revisori dei conti sono disciplinati dal regolamento di contabilitą.
I revisori dei conti sono invitati ad essere presenti alle sedute del Consiglio comunale.