Compete ai dirigenti la direzione dei settori secondo i criteri e le norme stabiliti dallo statuto e dal regolamento uniformandosi al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano al Consiglio alla giunta e al Sindaco mentre la gestione amministrativa č attribuita ai dirigenti. I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, dell'imparzialitā, dell'efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell' ente. Spettano ai dirigenti tutti i compiti compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e il presente statuto espressamente non hanno riservato agli organi di governo dell'ente sia la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali. Sono attribuiti ad essi i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali quelli indicati dall'art. 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e quelli ad essi attribuiti da disposizioni dello statuto e dai regolamenti. Gli atti dei dirigenti assumono la veste della determinazione, con apposita numerazione, unica per tutti i settori debitamente codificata e con la data. I dirigenti redigono una relazione annuale sull'operato della struttura e sono responsabili dei risultati conseguiti. |