Il Presidente del Consiglio Comunale, eletto nei modi previsti dal regolamento per le adunanze consiliari: - ha la rappresentanza del Consiglio e lo presiede; - predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio su richiesta del Sindaco, della Giunta o dei singoli Consiglieri secondo le norme di legge, del presente Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale; - convoca il Consiglio; - attiva il lavoro delle Commissioni Consiliari e ne riceve le conclusioni, organizza e vigila sul loro funzionamento; - fissa la data delle riunioni del Consiglio in collaborazione con il Sindaco e la conferenza dei Capigruppo; - apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione in Consiglio nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere e, in particolare, nel rispetto della minoranza e proclama la volontą consiliare; - ha facoltą, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare la seduta del Consiglio, ed ha poteri di polizia nel corso di svolgimento delle sedute consiliari. - convoca e presiede la conferenza dei capigruppo; - assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al Consiglio anche attraverso la conferenza dei capigruppo di cui all'art. 48; - ha poteri di indirizzo e di controllo circa la gestione delle risorse per il funzionamento del consiglio; - esercita ogni altra funzione demandatagli dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio comunale. Il Vice - Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Al Presidente viene riconosciuto per le sue attivitą un'indennitą di funzione in base alla legislazione vigente. In caso di morte, decadenza, dimissioni, il Consiglio č convocato e presieduto dal vice presidente fino all'elezione del nuovo Presidente. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Presidente decade su mozione motivata e presentata da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, ed approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, escludendo dalla votazione lo stesso Presidente (16 voti), per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti, o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalitą ed efficacia dei lavori del Consiglio. |