Comuni Italiani Art. 47 - Il Presidente del Consiglio. Statuto Comunale di Cava de' Tirreni (Provincia di Salerno - Campania). La carta fondamentale dei cittadini cavesi

Statuto Comune di Cava de' Tirreni

Titolo IV - Organi
Capo I - Consiglio Comunale
Sezione III - Presidente del Consiglio
Art. 47 - Il Presidente del Consiglio
Il Presidente del Consiglio Comunale, eletto nei modi previsti dal regolamento per le adunanze consiliari:
- ha la rappresentanza del Consiglio e lo presiede;
- predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio su richiesta del Sindaco, della Giunta o dei singoli Consiglieri secondo le norme di legge, del presente Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale;
- convoca il Consiglio;
- attiva il lavoro delle Commissioni Consiliari e ne riceve le conclusioni, organizza e vigila sul loro funzionamento;
- fissa la data delle riunioni del Consiglio in collaborazione con il Sindaco e la conferenza dei Capigruppo;
- apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione in Consiglio nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere e, in particolare, nel rispetto della minoranza e proclama la volontą consiliare;
- ha facoltą, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare la seduta del Consiglio, ed ha poteri di polizia nel corso di svolgimento delle sedute consiliari.
- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
- assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al Consiglio anche attraverso la conferenza dei capigruppo di cui all'art. 48;
- ha poteri di indirizzo e di controllo circa la gestione delle risorse per il funzionamento del consiglio;
- esercita ogni altra funzione demandatagli dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio comunale.

Il Vice - Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
Al Presidente viene riconosciuto per le sue attivitą un'indennitą di funzione in base alla legislazione vigente.
In caso di morte, decadenza, dimissioni, il Consiglio č convocato e presieduto dal vice presidente fino all'elezione del nuovo Presidente.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Presidente decade su mozione motivata e presentata da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, ed approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, escludendo dalla votazione lo stesso Presidente (16 voti), per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti, o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalitą ed efficacia dei lavori del Consiglio.

 
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Art. 46 - Commissione di Controllo e Garanzia
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